Regolamento della "Concessione di Pesca Bacino 11 Cismon-Fiorello" ed estratto del "Regolamento Provinciale per l'esercizio della pesca nelle acque pubbliche interne". I regolamenti provinciali con relativi aggiornamenti si possono trovare nel sito web www.pescarenelledolomiti.it
A. Torrente Senaiga: dalle sorgenti a Ponte “LA VAL”;
B. Lago del Senaiga: da Ponte Arina a Diga Senaiga;
C. Torrente Cismon: da inizio concessione a Ponte Val Rosna, compreso il torrente Vanoi;
D. Torrente Cismon: dalla traversa di Moline alla diga di Ponte Serra;
E. Torrente Cismon: da Ponte Serra alla confluenza con il torrente Senaiga;
G. Torrente Ausor: tutto il corso;
I. Torrente Senaiga: da valle della diga di Senaiga alla confluenza con il torrente Cismon;
L. Torrente Valpora: dalle sorgenti a 2000m a monte dalla confluenza con Lago del Senaiga;
F. Zona NO KILL Torrente Valpora: da 2000m a monte dalla confluenza con lago del Senaiga fino alla confluenza con lago del Senaiga;
M. Zona NO KILL Torrente Cismon: da ponte Val Rosna a Traversa Moline;
N. Zona NO KILL Torrente Senaiga: da Ponte “La Val” a Ponte “Arina”.
Rio Valmaggiore;
Rio Stalena;
Rio Val Selva;
Rio Val Rosna;
Rio Val del Can;
Rio Igola;
Torrente Aaron.
TorrenteSenaiga (tutto il corso, Zone A, I, N);
Lago Senaiga (Zona B);
Torrente Cismon (tutto il corso, Zone C, D, M, E);
TorrenteVanoi (tutto il corso, Zona C).
NOTA IMPORTANTE: i soci ordinari potranno praticare la pesca in tutto il bacino, compresa la zona NO KILL, rispettandone rigorosamente le limitazioni.
I soci con la tessera NO KILL o i pescatori con permesso giornaliero NO KILL potranno esercitare la pesca in tutto il bacino praticando però solo la modalità NO KILL.
1. È consentito usare per la pesca esche naturali e artificiali escluse le uova di pesce o loro imitazioni, il sangue e suoi derivati, le interiora di animali. È consentito l’uso di interiora di animali esclusivamente per la pesca di crostacei alloctoni con canne prive di ami. Nelle acque di Zona A (Ovvero tutto il bacino 11) è vietata la detenzione, il trasporto e l’uso come esca del pesce vivo e di ogni altro vertebrato, ad eccezione del pesce morto.
3. Nelle acque di Zona A è comunque vietata ogni forma di pasturazione ed è altresì vietata la pesca con larve di mosca carnaria o di altri ditteri, ad esclusione della larva di tipula.
6. È vietato l’uso come esca o pastura di semi e parti di tuberi e rizomi vitali appartenenti a specie vegetali alloctone.
10. Durante l’esercizio della pesca è vietata la detenzione sul luogo di pesca di esche naturali e artificiali non consentite.
L'uso del guadino con diametro o lato massimo di cm 110 è consentito esclusivamente per il recupero del pesce già allamato.
1. Il pescatore sportivo o dilettante non può trattenere giornalmente più di chilogrammi 5 complessivi di pesce di cui non più di chilogrammi 1 di esemplari appartenenti alle specie Alborella (Alburnus al-burnus alborella), Sanguinerola (Phoxinus phoxinus) e Tinca (Tinca tinca), salvo il caso in cui i limiti di cui sopra vengano superati dall'ultimo esemplare catturato.
2. Il pescatore sportivo o dilettante può trattenere giornalmente fino ad un massimo di cinque esemplari tra anguillidi, salmonidi e timallidi, di cui non più di un esemplare di Temolo (Thymallus thymallus). In tutte le acque regionali è sempre vietato trattenere esemplari di Trota marmorata (Salmo trutta marmoratus), inclusi gli ibridi con la Trota fa-rio, e Luccio (Esox spp.), inclusi gli ibridi. Gli esemplari eventualmente catturati in sovrannumero o appartenenti alle specie che non possono es-sere trattenute devono essere reimmessi in acqua sul luogo di cattura con le medesime modalità previste dall'articolo 29, comma 10, per i pesci di lunghezza inferiore a quella di cattura consentita.
1. È sempre vietato l’esercizio della pesca a strappo e con l’impiego di fonti luminose quando queste ultime siano adoperate per attirare i pesci, fatti salvi i casi di cui all'articolo 16. Nelle acque di Zona A e di Zona B è vietata la pesca con le mani.
2. È vietato abbandonare pesci, parti di pesci, esche, pasture e loro contenitori, nonché qualsiasi altro materiale, in acqua e lungo le sponde dei corsi d’acqua, dei bacini lacustri e degli specchi d’acqua lagunari.
3. È vietato esercitare la pesca nei corsi e bacini d’acqua in tutto o per la maggior parte della loro superficie ghiacciati o in via di prosciuga-mento sia naturale che artificiale.
4. Salvo che per l’esercizio della pesca no-kill è vietato esercitare la pesca nelle zone golenali, nelle lanche morte dei rami fluviali ovvero in specchi d’acqua stagnante formatisi nelle anse del fiume abbandonate dalla corrente.
5. È vietato l’esercizio della pesca con qualsiasi attrezzo a una distanza inferiore a metri 10, sia a monte che a valle, da dighe propriamente dette, scale di risalita, graticci, chiuse e idrovore. La distanza da rispettare riguarda sia la posizione in cui si trova il pescatore, sia quella dell’esca o dell'attrezzo in atto di pesca.
6. È vietato l’esercizio della pesca dai ponti aperti al pubblico transito autoveicolare.
7. È vietato l’esercizio della pesca con canne da pesca o bilancino ad una distanza inferiore a metri 30 dalle linee elettriche aeree.
10. È vietato l’uso di attrezzi e mezzi non espressamente consentiti.
11. È vietata la pesca subacquea.
1. Il pescatore sportivo o dilettante può esercitare la pesca in Zona A con i seguenti attrezzi:
a) una sola canna, con lenza munita di un solo amo con dardo singolo. È consentito l’uso di esche artificiali corredate di uno o più ami, anche con più dardi, purché facenti parte di un’unica esca.
b) moschera, munita di un numero massimo di tre esche artificiali, attrezzate con galleggiante piombato o con buldo galleggiante;
d) coda di topo, con un massimo di due mosche artificiali;
SE SI PESCA IN ZONE DI TUTELA DELLA TROTA MARMORATA SI VEDA LE RESTRIZIONI SPECIFICHE PROVINCIALI PIÙ IN BASSO
2. Il pescatore sportivo o dilettante può esercitare la pesca in Zona Salmonicola alle seguenti condizioni:
a) ) l’esercizio della pesca è vietato da un’ora dopo il tramonto ad un’ora prima della levata del sole e dall’ultimo lunedì di settembre al primo sabato di marzo. La pesca nel fiume Adige è vietata fino al primo sabato di febbraio. Nelle zone di cui all’articolo 5 bis della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 e in quelle autorizzate in modo specifico, la pesca ai salmonidi è consentita, senza trattenere alcun capo, fino alla fine del mese di ottobre, seguendo modi ed attrezzi specifici relativi alla pesca in modalità no kill.
b) la pesca è vietata nella giornata del martedì. È facoltà del concessionario in alternativa individuare quale giornata di chiusura della pesca il venerdì nonché di disporre ulteriori giorni di chiusura. Tale divieto non vige per le zone no kill Nelle giornate di divieto che ricadono in festività nazionali è permessa la pesca
Lunghezze minime
Ai sensi dell'art. 13 della l.R. 28.04.1998, n. 19, si dispongono le seguenti integrazioni delle misure minime di cattura dei seguenti pesci:
• Trota fario: cm 22
• Trota di lago: cm 35
• Salmerino alpino: cm 25
• Altri salmonidi: cm 22
• Temolo: cm 35
Nelle zone libera pesca situate in zona di tutela della trota marmorata, ovvero le zone di pesca del Bacino 11 sopra identificate con le lettere A, B, C, D, E, I si applicano le ulteriori restrizioni rispetto a quelle indicate in precedenza:
La mancata ottemperanza alle disposizioni del presente regolamento e dei provvedimenti di restrizione adottato dai singoli Bacini di Pesca comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 33 della L.R. n° 19 del 28.04 .98 oltre alle sanzioni disciplinari previste dal Regolamento del Bacino di Pesca n°11.
Pesca con licenza scaduta o non rinnovata annualmente mediante versamento della tassa regionale e/o pesca senza licenza/permesso da parte di minore. | CENSURA |
Pesca senza tesserino regionale, ove richiesto | CENSURA |
Omessa annotazione sul tesserino regionale della uscita di pesca | CENSURA |
Omessa annotazione sul tesserino regionale del numero di catture di salmonidi e timallidi | 30 GG |
Pesca nei periodi di divieto per le varie specie | 1 STAGIONE |
Esercizio della pesca in zona “A” da un’ora dopo il tramonto ad un’ora prima della levata del sole | CENSURA |
Pesca in zone di ripopolamento istituite dalla Provincia | 90 GG |
Pesca in corsi o bacini d’acqua in via di prosciugamento naturale o artificiale | 30 GG |
Pesca in acque private o in acque soggette a diritti esclusivi di pesca sportiva, senza permesso del concessionario o dell’avente diritto | 60 GG |
Pesca in tratti di corsi d’acqua nel periodo di chiusura per lo svolgimento di gare e manifestazioni autorizzate di pesca sportiva | 60 GG |
Pesca, compravendita, detenzione e smercio in pubblici esercizi di pesci di misura inferiore a quella minima prescritta | 30 GG |
Cattura in zona “A” di più di cinque capi di salmonidi e di due timallidi | 30 GG |
Cattura di più di 5 KG di pesce | 30 GG |
Pesca in zona vietata dal Presidente della Provincia per esigenze di salvaguardia della specie o per interventi di ripopolamento | 30 GG |
Pesca con attrezzi vietati, pesca con attrezzi in numero superiore a quello consentito | DA CENSURA FINO AD 1 STAGIONE |
Pesca mediante l’uso di materiali esplodenti, corrente elettrica o di sostanze atte a stordire i pesci | DA 2 STAGIONI FINO A ESPULSIONE |
Pesca subacquea in zona “A”; pesca con le mani o con fonti luminose; pesca a strappo; pesca subacquea con l’uso di apparecchi ausiliari di respirazione o comunque non in apnea; pesca subacquea in apnea in zone non consentite; pesca subacquea in orario non consentito | 1 STAGIONE |
Uso di guadino non regolamentare o in modo non consentito | CENSURA |
Pesca con uova di pesce o loro imitazioni, sangue o interiora di animali | 30 GG |
Pesca con la larva della mosca carnaria (bigattino) in zona “A” | 90 GG |
Mancato taglio della lenza nel caso di cattura di salmonidi o timallidi sottomisura, con esca naturale in zona “A” con amo non facilmente estraibile | 15 GG |
Pasturazione in acque di zona “A” | 90 GG |
Pesca mediante sbarramento con apparecchi fissi o mobili di più della metà del corso d’acqua o senza lasciare liberi per almeno 1 metro i corsi d’acqua di larghezza inferiore a 2 metri; collocazione attraverso i corsi o bacini d’acqua di apparecchi fissi o mobili che impediscono il passaggio del pesce; uso di ecoscandagli sonori o altri mezzi di ricerca elettronica o meccanica dei pesci | 1 STAGIONE |
Pesca con numero di ami superiori al consentito in zona “A” | 30 GG |
Utilizzo di acque pubbliche a titolo di concessione senza l’autorizzazione della Provincia | 90 GG |
Attività di piscicoltura, allevamento e ripopolamento ittico senza autorizzazione della Provincia | 90 GG |
Alterchi tra pescatori regolarmente autorizzati all'esercizio della pesca su segnalazione scritta di agenti di vigilanza e/o dei responsabili del Comitato di Gestione della concessione; comportamento scorretto verso il personale di vigilanza | CENSURA |
Abbandono di rifiuti sul luogo di pesca | 10 GG |
Restituzione del permesso giornaliero di pesca o del permesso “Catch and release” dopo la fine della stagione di pesca | 5 GG |
Omessa annotazione della specie di salmonide e timallide sulla tessera associativa di bacino e/o sul permesso ospiti. - mancata o incompleta compilazione del libretto di associazione o del permesso | CENSURA |
Cattura di salmonidi e timallidi di misura inferiore al limite minimo e/o in numero superiore a quanto consentito dal Regolamento di Bacino o dal Regolamento Provinciale | 30 GG |
Uso di attrezzi ed esche non consentite dal Regolamento di Bacino | 60 GG |
Ritardata consegna della tessera associativa di Bacino oltre il termine previsto (31 ottobre) | 15 GG |
Pesca senza il tesserino di associazione perché dimenticato a casa | CENSURA |
Notifica di verbale al socio da parte della Provincia | CENSURA |
Intralcio o comunque palese mancanza di collaborazione o rifiuto di collaborazione con la vigilanza o connivenza con contravventori alle norme dell’esercizio della pesca ed al rispetto delle norme di protezione della ittiofauna e delle specifiche regole di intervento di acquacoltura nel Bacino | 60 GG |
Rifiuto di esibizione dei documenti di pesca prescritti per il controllo degli agenti di P.G. preposti; rifiuto delle generalità di identità personale stagione e/o rifiuto del controllo delle catture e dei contenitori; resistenza a pubblico ufficiale (provata) | DA 1 STAGIONE A ESPULSIONE |
Catture in numero superiore a quanto stabilito dalla Provincia | CENSURA |
Detenzione di qualsiasi specie ittica nelle epoche di proibizione determinate dalla regolamentazione provinciale e dai piani di Bacino | 30 GG |
Stordimento di pesce (battere sassi o altro) | 60 GG |
Via Beccaroi, 19
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